SCIA – Segnalazione certificata inizio attività in sanatoria
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Servizio attivo
E’ il titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 17, della L.R. 23/2004, per opere eseguite in assenza e/o in difformità dal titolo così come elencate all’art. 13 della L.R. 15/2013
A chi è rivolto
La SCIA in sanatoria per interventi edilizi può essere presentata dal proprietario dell'immobile, dal responsabile dell’abuso o da avente titolo in base a valido negozio giuridico.
Descrizione
La Segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria (SCIA IN SANATORIA) può essere presentata per gli interventi edilizi, realizzati in assenza o difformità dal titolo abilitativo previsto (SCIA), elencati dall’art. 13 della L.R. 15/2013 e s.m.i., ossia:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c) gli interventi restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora abbiano riguardato le parti strutturali dell'edificio
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c-bis) della LR 15/2013;
f) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22 della LR 15/2013;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
Come fare
Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma Accesso Unitario.
La SCIA in sanatoria è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti necessari per accertare la conformità degli interventi abusivi alle normative tecniche edilizie ed urbanistiche, nonché dall'attestazione del versamento dell'importo dovuto a titolo di oblazione. Qualora necessari atti di assenso di altre amministrazioni va inoltre allegata la
dovuta documentazione e l'accertamento di conformità sarà subordinato al rilascio di tali atti di assenso.
Cosa serve
Occorre:
- Ai sensi dell’art. 17.4 della L.R. 23/2004 la SCIA in Sanatoria deve essere accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti ai sensi dell’art 481 del codice penale le necessarie conformità.
- Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC
Cosa si ottiene
Accertamento di conformità per interventi eseguiti in assenza di SCIA o in parziale difformità da essa, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/2004.
Tempi e scadenze
Lo Sportello unico entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte.
Entro 30 giorni dalla completa presentazione della documentazione lo Sportello esegue i controlli di merito sull'accertamento di conformità. Su richiesta dell'interessato può essere rilasciata attestazione di avvenuta formazione della sanatoria sulla base dei documenti forniti e del versamento dell'oblazione dovuta. A differenza della SCIA ordinaria, trascorso tale termine non si forma il silenzio assenso per decorrenza del termine.
Accedi al servizio
Requisiti : Credenziali SPID, CIE, CNS, firma digitale, PEC
Portale Accesso UnitarioCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
E' previsto il versamento dei diritti di segreteria (vedi Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.167/2023), da effettuarsi tramite la piattaforma pagoPA.
E' inoltre prevista la corresponsione di un importo a titolo di oblazione calcolato secondo normativa vigente (L.R. 23/2004 ovvero D.P.R. 380/2001) in base al tipo di intervento eseguito.
Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.
>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA (nella causale è possibile aggiungere il nominativo)
La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
Procedure collegate all'esito
In casi particolari potrebbero essere attivate procedure di controllo sul posto e/o di segnalazione alle autorità competenti.
Ulteriori informazioni
Allegati
Schema atto notorio epoca abuso
Schema di relazione tecnica
Modulo dichiarazione conformità N.T.C.
Diritti per la presentazione dei procedimenti in materia edilizia/urbanistica (Allegato alla Delibera GC 167-2023)
Link Utili
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Copertura geografica
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