A chi è rivolto
A chi intende avviare interventi edilizi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, proprietario altro soggetto avente titolo
Descrizione
Il servizio consente di ottenere il titolo abilitativo edilizio per eseguire le opere indicate all’art 17 della L.R. 15/2013:
a) gli interventi di nuova costruzione con esclusione di quelli soggetti a SCIA, di cui all’articolo 13, lettera m) della LR 15/2017;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
Nel caso di destinazioni produttive, il permesso di costruire costituisce endo-procedimento conferente nel procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 di competenza dello Sportello Unico delle Attività produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio.
Come fare
La domanda va presentata in modalità telematica mediante la piattaforma Accesso Unitario
Va inoltre compilata all'avvio dei lavori la pratica SIT on-line ai fini dell’aggiornamento della cartografia.
Cosa serve
Occorre:
- Pagamento di marca da bollo e versamento dei diritti di segreteria
- Per lavori abilitati di valore superiore a 150.000 euro è necessario presentare la comunicazione antimafia relativa alle imprese esecutrici.
Cosa si ottiene
Permesso di costruire
Tempi e scadenze
In assenza di atti di assenso di altre amministrazioni, trascorsi 75 giorni dalla presentazione dell’istanza o dalla sua completa integrazione sulla domanda si forma il silenzio assenso ed i lavori possono essere iniziati.
Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
In caso di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento il termine è raddoppiato.
In caso siano necessari atti di assenso di altre amministrazioni il procedimento si svolge con le tempistiche previste per la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. dal 14 al 14 quater della L.241/1990 e ss.mm.
Validità e durata
I lavori oggetto del PdC devono iniziare entro un anno dalla data del suo rilascio e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, con comunicazione motivata da parte dell'interessato.
Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.
Decorsi tali termini, in assenza di proroga la SCIA decade di diritto per le opere non eseguite. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova SCIA.
Accedi al servizio
Requisiti: Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC
Piattaforma Accesso UnitarioCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della domanda prevede il pagamento di:
- marca da bollo;
- versamento dei diritti di segreteria (vedi allegato alla Delibera di Giunta Comunale n.167/2023) tramite la piattaforma pagoPA.
- Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.
>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA
La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
- per il ritiro del Permesso di Costruire occorre una ulteriore marca da bollo.
Nel caso di permesso oneroso è inoltre previsto il pagamento del contributo di costruzione calcolato in funzione dell’intervento previsto e potrebbero essere dovuti importi a monetizzazione della mancata cessione di dotazioni territoriali.
Per specifici casi di dotazioni territoriali può risultare necessaria la sottoscrizione di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative
Procedure collegate all'esito
Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, a condizione che l’istanza presentata sia COMPLETA di tutta la documentazione necessaria.
Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4-bis della LR 15/2013.
Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.
Ulteriori informazioni
Legge regionale n.15 del 2013 » Demetra – Normativa, atti e sedute della Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Normattiva
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- CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata
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Vedi altri 6
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