A chi è rivolto
A chi ha ritrovato o smarrito oggetti vari (chiavi, biciclette, portafogli, cellulari ecc.) nel territorio comunale di Cesena
Come fare
Recarsi all’ufficio URP della Polizia Locale previo appuntamento da richiedere all'indirizzo e-mail: oggettirinvenuti@comune.cesena.fc.it.
Uno specifico avviso delle cose rinvenute viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito del Comune di Cesena per favorire la restituzione dell’oggetto.
Cosa serve
Per consegnare/ritirare oggetti smarriti, è necessario:
- Per la consegna di oggetti rinvenuti: consegnare l'oggetto il prima possibile, indicando le circostanze del ritrovamento
- Per il ritiro di oggetti smarriti: il proprietario dovrà presentarsi personalmente con documento d’identità valido e denuncia di furto/smarrimento (se fatta), dovrà inoltre fornire una descrizione dettagliata dell'oggetto smarrito e indicare il periodo di smarrimento
Cosa si ottiene
Consegna/ritiro di oggetti rinvenuti/smarriti
Tempi e scadenze
L'oggetto rinvenuto va consegnato alla Polizia Locale il prima possibile
L'oggetto smarrito va richiesto il prima possibile a seguito della consultazione dell'apposito elenco
Accedi al servizio
Uffici che erogano il servizio
Condizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
Non ci sono costi previsti
Procedure collegate all'esito
Non ci sono particolari procedure collegate all'esito
Ulteriori informazioni
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 927 Cose ritrovate
Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.
Art. 928 Pubblicazione del ritrovamento
Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Art. 929 Acquisto di proprietà della cosa ritrovata
Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.
Art. 930 Premio dovuto al ritrovatore
Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio e fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
Copertura geografica
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