Istanza preventiva di conferenza dei servizi – Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 4bis della L.R. 15/2013
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Servizio attivo
Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni all'intervento edilizio
A chi è rivolto
La domanda di attivazione della Conferenza dei servizi può essere presentata dal proprietario o da avente titolo in base a valido negozio giuridico.
Descrizione
L'istanza deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:
- degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;
- della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori;
- della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.
L'incompletezza della documentazione essenziale sopra elencata, determina l'improcedibilità della istanza che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa.
La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma in forma semplificata. Nell'ambito della conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresì la conformità dell'intervento proposto alla disciplina dell'attività edilizia.
Come fare
La domanda va presentata in modalità telematica mediante la piattaforma Accesso Unitario
Cosa serve
Occorre:
- Pagamento di marca da bollo e versamento dei diritti di segreteria
Cosa si ottiene
Determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l'invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire.
Tempi e scadenze
Il procedimento si svolge con le tempistiche previste per la conferenza dei servizi ai sensi degli artt. dal 14 al 14 quater della L.241/1990 e ss.mm. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento.
Accedi al servizio
Requisiti: Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC
Piattaforma Accesso UnitarioCondizioni di servizio
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della domanda prevede il pagamento di:
- marca da bollo;
- versamento dei diritti di segreteria (vedi allegato alla sezione "Documenti") tramite la piattaforma pagoPA.
Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.
>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA (nella causale è possibile aggiungere il nominativo)
La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
Procedure collegate all'esito
Validità e durata
La determinazione della conferenza dei Servizi ha una validità di 60 gg entro i quali deve essere presentato il titolo edilizio corrispondente a pena di decadenza della determinazione stessa. Lo Sportello unico, nei venti giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio del permesso di costruire, avvenuta nel termine stabilito non superiore a 60 gg, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo, previo pagamento degli oneri di costruzione qualora dovuti.
Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.
Ulteriori informazioni
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Normativa
Legge regionale n.15 del 2013 » Demetra – Normativa, atti e sedute della Regione Emilia-Romagna
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 - Normattiva
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 11/02/2025, 09:04
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