Sono assoggettate a P.A.S. le tipologie di attività ed esercizio di impianti così come delineati e descritti ai paragrafi 11 e 12 delle Linee Guida, D.M. 10
settembre 2010, adottate ai sensi dell'39;art. 12 comma 10 del D.Lgs. 387/2003.
Nello specifico, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010:
- Impianti fotovoltaici così come descritti al punto 12.2;
- Impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas così come descritti al punto 12.4:
- Impianti Eolici così come descritti al punto 12.6
- Impianti idroelettrico e geotermoelettrico così come descritti al punto 12.8
Ai sensi del c. 2-bis art. 4 del D.Lgs. 28/2011, nelle aree classificate come idonee dal D.Lgs. 199/2021 art. 20, inoltre, è assoggettata a PAS la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW.