Cittadinanza Italiana per riconoscimento Iure Sanguinis

  • Servizio attivo

Riconoscimento della cittadinanza italiana al discendente di un cittadino italiano.

A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri e alle cittadine straniere, maggiorenni, che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, nato in Italia, e successivamente emigrato all’estero.
Il cittadino/a richiedente deve essere residente nel Comune di Cesena.

Descrizione

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

 

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli Ufficiali di Stato Civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’Ufficiale di Stato Civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

 

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

Il richiedente di stato civile libero dovrà presentare idonea certificazione che dimostri il suo stato civile al fine di completare la sua posizione anagrafica. Diversamente, risulterà di stato civile ignoto.

Come fare

L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendenti da ceppo italiano), dovrà fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile.

Cosa serve

Documentazione da consegnare il giorno dell'appuntamento:

  • 1. estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; qualora l’avo italiano nato in uno stato preunitario, fosse deceduto, anche all’estero, prima che lo stesso stato preunitario fosse annesso al Regno, non avrebbe la cittadinanza italiana e conseguentemente non potrebbe trasmetterla ai suoi discendenti. Non è indispensabile, invece, acquisire gli atti di morte dei discendenti;
  • atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
  • atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • certificato di non naturalizzazione dell’avo, ovvero certificazione rilasciata dalla competente Autorità Estera che l’avo italiano non ha volontariamente acquistato la cittadinanza straniera, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nel caso in cui l’avo si sia naturalizzato, il figlio di questi deve aver raggiunto la maggiore età alla data di naturalizzazione del genitore;
  • in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita.
  • certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
  • certificato di residenza;
  • passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 90 giorni, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente dal Sud America (o da altro Stato extra Schengen) all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte (ad esempio la Spagna), all'arrivo in Italia dovrà recarsi in Questura, entro 8 giorni, per effettuare la dichiarazione di presenza.
  • domanda per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis, munita di marca da bollo da € 16,00.

Cosa si ottiene

Cittadinanza Italiana per riconoscimento Iure Sanguinis

Tempi e scadenze

Tempo allo sportello: 40 minuti

 

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Sportello Facile Territoriale

Foro Annonario - Via Pescheria, 14, 47121

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Servizi al Cittadino e innovazione tecnologica

Piazza del Popolo 10, Cesena (FC), 47521
Argomenti:

Procedure collegate all'esito

Termine: 180 giorni + i termini per i pareri obbligatori del Consolato italiano

Vincoli

Il cittadino straniero richiedente deve essere residente nel Comune.

Se invece risiede all’estero deve avviare il procedimento dall’estero attraverso il Consolato italiano di riferimento (esempio: per l'Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d'Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d'Italia in Cordoba o Rosario).

L'iscrizione anagrafica è subordinata, prioritariamente, alla verifica di alcuni requisiti, in particolare quello della dimora abituale.

Secondo la sentenza della Cassazione del 14.03.1986 “La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del Comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali.

 

Alla luce di quanto sopra, l'ufficiale di anagrafe dovrà controllare la veridicità delle dichiarazioni dell'interessato disponendo gli accertamenti necessari ad appurare la veridicità dei fatti dichiarati dagli interessati.

Per avere notizie e chiarimenti può interpellare, oltre ai diretti interessati, enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Gli accertamenti vengono effettuati di norma tramite la Polizia Locale o personale appositamente incaricato.

In mancanza di uno dei requisiti richiesti, l'ufficiale di anagrafe dovrà rigettare l'istanza di iscrizione anagrafica.

 

Solo successivamente all’iscrizione anagrafica, lo straniero inizierà il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, presentando i documenti necessari.

 

N.B. Ciascun procedimento condiziona l'altro: se non viene riconosciuta la dimora abituale sarà NULLO anche il procedimento di riconoscimento della cittadinanza; se non viene riconosciuta la cittadinanza, sarà NULLO anche il procedimento di iscrizione anagrafica.

Ulteriori informazioni

Normativa

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Ultimo aggiornamento: 19/12/2024, 16:28

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