Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d’assise e Corte d’assise d’appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede.
Una volta iscritti nell’albo si permane fino al compimento del 65° anno di età.
L’iscrizione è cancellata d’ufficio per perdita dei requisiti previsti dalla legge.
Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni, entro il mese di agosto degli anni dispari.
Gli organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.