Accordo di separazione e di divorzio davanti all’Ufficiale di Stato Civile

  • Servizio attivo

E’ possibile sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile.

A chi è rivolto

Ai coniugi che vogliono separarsi o divorziare.

Descrizione

Dal 11 dicembre 2014 è possibile sottoscrivere un accordo di separazione o di divorzio in Comune davanti all’ufficiale dello stato civile.

i coniugi possono chiedere congiuntamente all'ufficiale di stato civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco,  dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio. Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione  e di divorzio dei giudici.

Tale modalità è però applicabile solo nei casi in cui la coppia non abbia figli minori, anche di una sola parte, e non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o incapaci o affetti da handicap grave (L. 104/92 art. 3).

Inoltre l’accordo non può contenere riferimenti ai rapporti patrimoniali (economici e finanziari) tra i coniugi.

Modifica degli accordi
E' possibile per i coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti,  modificare consensualmente le condizioni contenute negli accordi di separazione o di divorzio. Le condizioni oggetto della modifica non dovranno essere relativi a patti di trasferimento patrimoniale con effetti reali.

Come fare

La procedura prevede questi passaggi:

- i due coniugi devono presentare entrambi domanda di avvio del procedimento all’Ufficiale di Stato Civile (previo appuntamento), il quale si attiverà per recuperare la documentazione dai Comuni interessati (estratti dell’atto di nascita e di matrimonio).

- quando i documenti saranno pronti verrà fissato con gli interessati un appuntamento per il rilascio delle dichiarazioni presso l’Ufficio di Stato Civile . E’ prevista la possibilità di fare presenziare all’atto anche un avvocato per parte.

Il Comune di Cesena è competente a ricevere la dichiarazione se:

  • il matrimonio è stato celebrato a Cesena;
  • il matrimonio è stato celebrato all’estero, ma trascritto nei registri di stato civile del Comune di Cesena;
  • almeno uno dei 2 coniugi è residente a Cesena.

La procedura prevede tre distinti momenti, sia nel caso di separazioni, sia nel caso di divorzi:

1) nel giorno fissato dall'appuntamento i coniugi manifestano la volontà di volersi separare/divorziare, vengono valutati i documenti e la competenza. L'ufficiale di stato civile si attiverà per recuperare gli atti originali e fisserà l'appuntamento per il primo accordo di separazione/divorzio;

2) nel giorno fissato i coniugi si presentano davanti all’ufficiale di stato civile, eventualmente accompagnati dal loro avvocato, e rendono le dichiarazioni di accordarsi per la separazione o per il divorzio. L’ufficiale dello stato civile riceve le dichiarazioni, forma un primo atto che viene iscritto nei registri di matrimonio e invita i coniugi a ricomparire nuovamente ad una certa data (non prima di 30 giorni) per confermare tale volontà;

3) in un secondo momento i coniugi si ripresentano davanti all’ufficiale di stato civile e rendono le dichiarazioni di confermare l’accordo già concluso. Se i coniugi non si presentano alla data prefissata l’accordo non avrà effetti.

 

Cosa serve

Occorre:

  • Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità
  • Copia conforme all’originale dell’atto di separazione per i coniugi che si accordano per il divorzio
  • Residenza di almeno uno dei coniugi oppure matrimonio celebrato a Cesena

Cosa si ottiene

Accordo di separazione e di divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Tempi e scadenze

30 giorni dalla data della sottoscrizione dell'accordo

tempi di separazione per pervenire al divorzio:
sei mesi nel caso di separazione consensuale
un anno nel caso di separazione giudiziale

 

Accedi al servizio

Uffici che erogano il servizio

Punto Accoglienza Sportello Facile

Foro Annonario - Via Pescheria, 14, 47121

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Settore Servizi al Cittadino e innovazione tecnologica

Piazza del Popolo 10, Cesena (FC), 47521
Argomenti:

Costi

E’ prevista la riscossione di un diritto di segreteria pari a Euro 16,00 da esigere al momento della dichiarazione.

Procedure collegate all'esito

Anticipazione della domanda di divorzio

Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione:

Nelle separazioni giudiziali:

  • si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
  • il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:

  • si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
  • il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.

I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 15/11/2024, 11:39

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