Anticipazione della domanda di divorzio
Con la modifica dell'art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce i tempi della separazione:
Nelle separazioni giudiziali:
- si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
- il termine decorre - come attualmente previsto - dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale:
- si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;
- il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
I sei mesi decorrono inoltre, pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.