Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004)
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Servizio attivo
Procedimento finalizzato all'accertamento di compatibilità sotto il profilo paesaggistico degli interventi sotto indicati
A chi è rivolto
Proprietari, possessori o detentori di immobili
Descrizione
Per gli interventi di seguito indicati, realizzati senza la prescritta autorizzazione in zona interessata dal vincolo di cui alla Parte Terza Tiolo I (Beni Paesaggistici) del Decreto Legislativo 42/2004, si deve presentare apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune), ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.
Per quanto concerne il Comune di Cesena, sono sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 142, 1° comma del D.Lgs 42/2004:
d) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Uni co delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933;
e) le zone boschive così come definite dall’art.63 della Legge Regionale 6/2009;
f) le zone di interesse archeologico.
Il Piano Urbanistico Generale (PUG) individua queste zone di tutela nella tavola AP “Aree sottoposte ad autorizzazione paesaggistica”
Come fare
L’istanza deve essere presentata contestualmente al titolo edilizio, qualora previsto per l'esecuzione dell’intervento.
Le istanze vanno presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma SUAPER.
Cosa serve
Requisiti:
- Credenziali SPID, CIE o CNS, Firma digitale, PEC
- Sono necessari anche: -Elaborati grafici -Relazione paesaggistica (D.P.C.M 12/12/2005). Per la compilazione della relazione paesaggistica si possono prendere come esempio i titoli citati nel DPR 31/2017 Allegato D che indica anche i documento da presentare; -Documentazione fotografica; - Rapporto visivo percettivo, ovvero un’ulteriore documentazione fotografica con punti di vista dal bene tutelato (corso d’acqua) all’oggetto dell’intervento e viceversa; - Estratto della tavola 2 (Azzonamento paesistico) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - Individuazione dell’area oggetto d’intervento rispetto alla fascia di tutela
Cosa si ottiene
Accertamento di compatibilità paesaggistica
Tempi e scadenze
Il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica deve concludersi entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della domanda.
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Unità organizzativa responsabile
Costi
La presentazione della domanda prevede il pagamento di:
- 2 marche da bollo:1 per la presentazione della pratica e 1 per il rilascio dell’autorizzazione. Non necessitano bolli se l’intervento fa parte di un Procedimento Unico (Art. 7 e 8 DPR 160/2010);
- Versamento dei diritti di segreteria: 250 € (vedi sezione "Documenti") tramite la piattaforma pagoPA
- Sanzione che varia in base al tipo di intervento da sanare secondo la Delibera di
Giunta Comunale n. 81/2007)
Per il pagamento, è necessario generare un avviso online e pagare direttamente o scaricarlo e pagare con uno dei metodi previsti da pagoPA.
>> Genera qui l'avviso per il pagamento con pagoPA (nella causale è possibile aggiungere il nominativo)
La ricevuta del versamento effettuato mediante pagoPA va allegata alla presentazione della domanda.
Procedure collegate all'esito
L’Amministrazione Comunale rilascia l’autorizzazione dopo aver acquisito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP) e il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Ravenna.
Copertura geografica
Ultimo aggiornamento: 22/01/2025, 10:06
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