Attivazione fase di preallarme per il rischio di incendi boschivi: emessa l’ordinanza del Sindaco

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Le disposizioni resteranno in vigore fino al 1° settembre prossimo

Data pubblicazione:

06 Agosto 2024

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A partire da oggi, martedì 6 agosto, fino al 1° settembre prossimo (incluso), su tutto il territorio comunale saranno in vigore i divieti di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producono fiamme, scintille o braci, all’interno delle aree forestali; di combustione di residui vegetali agricoli e forestali; di gettare fiammiferi, sigari, o sigarette accese, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio in aree forestali e/o in aree urbane incolte; di esercitare attività pirotecnica, di accendere fuochi d’artificio, di lanciare razzi e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti) dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici, ad eccezione delle attività svolte da coloro che risultano titolari di licenza per l’esercizio di spettacoli pirotecnici.

 

Sono queste le disposizioni contenute nell’ordinanza emessa nella giornata di oggi dal Sindaco Enzo Lattuca, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna. In più si ordina ai concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi per uso domestico, di mantenere sgombra e priva di vegetazione le superfici circostanti i depositi; ai proprietari e/o detentori di casolari, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, di lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto di almeno 10 metri completamente sgombra e priva di vegetazione; ai conduttori di mezzi con motore a scoppio destinati ad azionare le macchine agricole (trebbie, trattori) di adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione di scintille durante le lavorazioni. Inoltre, i proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

 

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, è richiesto di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Ai proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, si chiede di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa.

 

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti elencati comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.All’aumento dei divieti corrisponde un inasprimento delle sanzioni. Chi viola le prescrizioni o adotta comportamenti pericolosi può subire sanzioni fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale, è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l’incendio è doloso (provocato volontariamente); ma anche se l’atto è solo colposo (causato in maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni.

Ultimo aggiornamento: 06/08/2024, 16:05

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